Assicurazione-rc-capofamiglia

Di cosa stiamo parlando

L’assicurazione capofamiglia è una garanzia facoltativa che tutela dai vari imprevisti della vita di tutti giorni chi la stipula e tutti i componenti del suo nucleo familiare, che possono essere non solo il coniuge e i figli che coabitano con lui, ma anche eventuali collaboratori domestici e persino gli animali da compagnia.

In realtà, non c’è una categoria specifica di persone alle quali è consigliato stipulare questo tipo di assicurazione, in quanto sarebbe indicata per tutti, dato che a chiunque può capitare di avere un incidente e di provocare danni.

Cosa copre

La RC capofamiglia copre eventuali danni a terzi, come lesioni o decessi, e danni a beni di terzi. Questo tipo di polizza è personalizzabile e il contraente può scegliere di inserire solo le coperture che lo interessano di più.

Vediamo ora una carrellata di danni il cui risarcimento può essere coperto stipulando un’assicurazione capofamiglia.

Danni derivanti dall’utilizzo della propria abitazione o dell’abitazione in affitto con tutte le relative pertinenze, impianti, giardini e attrezzature, provocati da un evento accidentale o comunque attribuibile a una responsabilità personale. Un tipico esempio è quello del vaso tenuto sul balcone che cade e ferisce un passante.

Danni da spargimento di acqua: non vanno confusi con i danni da acqua condotta, provocati dalla rottura accidentale di una tubazione dell’appartamento e coperti da un altro tipo di polizza, quella che riguarda la responsabilità civile per la proprietà del fabbricato. In questo caso si parla di spargimento di acqua dovuto, ad esempio, a una distrazione compiuta da un membro della famiglia, che può dimenticare un rubinetto aperto oppure può provocare allagamenti utilizzando un irrigatore.

Danni provocati da fatti illeciti o dolosi compiuti da figli minori: riguarda i casi in cui un figlio minore provoca danni a terzi o ai loro beni, ad esempio se andando in bicicletta investe qualcuno, o se giocando a pallone rompe il vetro della finestra di un vicino. Possono rientrare in questa copertura anche danni più gravi provocati dai minori, ad esempio se guidano un’automobile o altri veicoli non avendo la patente e cagionando danni a terzi.

Danni derivati dallo svolgimento di varie attività nel tempo libero: rientrano in questa categoria i danni provocati svolgendo attività come, ad esempio, lavori dentro casa, quindi anche attività compiute utilizzando attrezzature e macchinari. Un esempio è il caso in cui, mentre si stanno eseguendo dei lavori di ristrutturazione su un balcone, qualcosa cade provocando danni al balcone del piano di sotto o a un’automobile parcheggiata in strada.

Danni provocati da animali domestici o da sella: secondo il Codice Civile, si è responsabili dei danni provocati dagli animali non solo quando si è il proprietario, ma anche quando si hanno temporaneamente in custodia. Con questo tipo di garanzia della polizza per capofamiglia, ad esempio, si è coperti se il proprio cane provoca danni e ferite mordendo una persona o il cane di qualcun altro.

Danni causati dal possesso e dall’uso di armi: in questo caso specifico i danni provocati sono indennizzabili, ovviamente, solo se l’assicurato detiene armi regolarmente, secondo le disposizioni di legge, e se l’utilizzo dell’arma avviene per difesa personale. Non è compreso in questo settore l’utilizzo di armi da caccia, per il quale è prevista per legge una copertura specifica.

Danni causati dal possesso o dall’uso di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione: in questa categoria di veicoli rientrano, ad esempio, biciclette o veicoli natanti per i quali non è previsto dalla legge l’obbligo di assicurazione.

Danni causati a terzi da collaboratori domestici o altri soggetti prestanti lavoro: sono coperti i danni causati, ad esempio, da badanti, domestici e giardinieri, ovviamente solo se sono assunti regolarmente.

Danni causati a terzi dall’incendio di un veicolo o di altri beni: in questo caso si intendono i danni provocati dall’incendio, dallo scoppio o dell’esplosione di un veicolo a motore di proprietà quando si trova parcheggiato in aree private o recintate. Quando il veicolo è in circolazione, invece, interviene l’assicurazione RC auto. Sono coperti anche i danni causati dall’incendio di altri beni di proprietà dell’assicurato.