Fondo-patrimoniale-cosa-sapere

Quando l’obiettivo è quello di soddisfare i bisogni della famiglia in merito al mantenimento, all’assistenza ed alla contribuzione, il fondo patrimoniale è lo strumento indicato.

Che cos’è un fondo patrimoniale e come crearlo

Il fondo patrimoniale è un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) tutelati dai rischi per esempio professionali o imprenditoriali. Per costituirlo è necessario il matrimonio con valenza civile e l’atto pubblico di costituzione dei coniugi o di un terzo annotato a margine dell’atto di matrimonio. La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi.

I benefici del fondo patrimoniale

Il principale beneficio che si può conseguire attraverso la costituzione del fondo patrimoniale è che i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L’amministrazione del fondo patrimoniale

L’amministrazione del fondo segue le regole della comunione legale. Bisogna in ogni caso distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione per i quali i coniugi possono agire anche disgiuntamente, e gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente.

I frutti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia e la vendita dei beni che fanno parte del fondo non può essere fatta se non con il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso in cui vi siano dei figli è necessaria anche l’autorizzazione del Tribunale.

L’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo salvo che vi siano figli minori. Se ci sono figli, il fondo rimarrà in piedi fino a che non avranno compiuto la maggiore età e sarà il magistrato a stabilire come procedere all’amministrazione dei beni.

Limiti alla pignorabilità del fondo patrimoniale

Il pignoramento dei beni ricompresi nel fondo patrimoniale è vietato ma solo se il fondo è stato istituito prima della nascita del debito e quest’ultimo è stato contratto per obbligazioni relative ai bisogni della famiglia. In tutti gli altri casi, quindi con riferimento a debiti sorti prima della costituzione del fondo o a debiti sorti dopo ma per esigenze estranee ai bisogni della famiglia, i beni inseriti nel fondo restano pignorabili. A tale ultimo proposito, occorre specificare che rientrano tra i debiti contratti per bisogni della famiglia anche quelli inerenti all’attività professionale o lavorativa.