Tassazione Trust

La tassazione del trust è un argomento delicato e complesso. La recente circolare n. 34/E/2022, dopo lunga trattazione, modifica e specifica alcuni aspetti in materia di fiscalità relativi alle imposte indirette, dirette e al relativo monitoraggio.

Ma prima di approfondire le novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate, è necessario fare un breve excursus per capire bene cos’è il trust e come funziona. Dopotutto, trovare le soluzioni più adatte a proteggere il proprio patrimonio personale e familiare è un’azione fondamentale per tutti. In particolare, nelle situazioni di successione e tutela delle persone più deboli.

Dunque, poiché le ragioni che possono indurti a costituire un trust sono molteplici, e variano in base al contesto in cui ti trovi e allo scopo che desideri perseguire, cogliere le principali novità divulgate attraverso la circolare n. 34/E/2022 ti sarà utile. Potrai valutare la reale efficacia di questo istituto in base ai tuoi obiettivi e prendere decisioni più informate e consapevoli.

Cos’è il trust?

Il trust è un negozio giuridico che consente la segregazione patrimoniale. Ovvero, trasferisce a terzi la gestione di beni in modo separato e autonomo, tutelandoli in base a specifiche regole, con la principale conseguenza che non potranno essere “attaccati” da eventuali creditori.

È un istituto che non fa parte dell’ordinamento italiano, bensì trae fondamento nei sistemi di Common Law di origine britannica. Tuttavia, nonostante alcune applicazioni non siano recepite in Italia, è possibile usufruirne in seguito alla Convenzione Aja del 1985 (in vigore dal 1° gennaio 1992).

Dunque, il trust può essere istituito da una persona, un ente o una società, nota come disponente (Settlor), che sulla base di un rapporto giuridico fiduciario, decide di trasferire l’amministrazione e la gestione di beni (di qualsiasi natura) a un soggetto terzo, trustee (Fiduciario). Quest’ultimo, nonostante ne diventi titolare, dovrà rispettare specifici obblighi e doveri, secondo regole e tempistiche stabilite nel trust, per le finalità definite dal disponente.

Il trust è quindi una soluzione flessibile e personalizzabile che può essere finalizzata al sostegno di beneficiari stabiliti, o stipulato per raggiungere uno scopo preciso (trust liberale). Perciò, esistono diverse tipologie di trust orientate a soddisfare svariate situazioni, come la protezione dei beni o la gestione di patrimoni destinati a persone diversamente abili.

Il trust viene spesso impiegato come soluzione efficace dal punto di vista fiscale e di pianificazione finanziaria del patrimonio. Ma è importante considerare attentamente il contesto in cui ti trovi e l’obiettivo da raggiungere. Infatti, per questioni fiscali e di trasparenza, alcune applicazioni previste nell’ordinamento del trust non sono ammesse in Italia, o sono comunque soggette a particolari vincoli.

Quindi, prima di agire è necessario consultare sempre un professionista esperto per valutare se questo istituto giuridico sia realmente adatto alle tue esigenze. A tal proposito, ho scritto un approfondimento che ti sarà molto utile: cos’è, come funziona e a cosa serve il trust.

Ti consiglio di leggerlo, per capire se sia uno strumento che può fare al caso tuo, per meglio comprendere le novità della circolare n. 34/E/2022 sulla tassazione trust.

Tassazione Trust: cosa cambia con le disposizioni introdotte dalla circolare n. 34/E/2022

La tassazione dei trust è soggetta alle dinamiche di stipula, allo scopo e ai beni che lo compongono. Con la circolare n. 34/E/2022, l’Agenzia delle Entrate introduce diverse novità, basate in particolare:

  • sulla consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di imposizione indiretta;
  • sulle modifiche normative apportate dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 1241, in tema di imposizione diretta.

I temi principali, affrontati nella circolare, riguardano soprattutto aspetti quali:

  • la fiscalità diretta, nello specifico il trust estero opaco in paesi a fiscalità privilegiata;
  • la fiscalità indiretta, sottolineando come l’imposta di donazione, le imposte ipotecarie e quelle catastali non siano dovute nella fase dispositiva, ma nella fase di passaggio dal fiduciario al beneficiario;
  • il monitoraggio fiscale, dove semplifica gli adempimenti dei titolari effettivi.

Vediamo insieme alcune delle principali novità in materia di tassazione dei trust a seguito della circolare n. 34/E/2022. Resto a tua disposizione nel caso volessi ulteriori approfondimenti, per capire se questo strumento giuridico faccia realmente al caso tuo.

Redditi attribuiti da trust opachi (privi di beneficiari di reddito individuati)

Per evitare che la residenza fiscale del trust in un paese con regime fiscale privilegiato comporti una detassazione dei redditi attribuiti a soggetti residenti in Italia, devono essere tassati in capo ai beneficiari residenti in Italia come redditi di capitale, con una presunzione sulla natura reddituale. A meno che, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio.

Se il trust opaco estero è stabilito in un paese a fiscalità privilegiata, le attribuzioni a soggetti beneficiari in Italia sono tassate sulla base del criterio di cassa, per i redditi di capitale. Invece, le attribuzioni di trust trasparenti sono tassate sui redditi determinati in base al criterio di imputazione, a prescindere dal luogo in cui tale trust sia fiscalmente residente e se il reddito imputato sia prodotto in Italia o all’estero.

Nel caso di trust interposto, il reddito è tassato direttamente in capo all’interponente residente in Italia, come previsto dall’articolo 6 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Considerando il trust come soggetto interposto, le attribuzioni relative non generano redditi imponibili per il beneficiario, a condizione che tali redditi siano già stati tassati direttamente in capo all’interponente.

L’imposta di donazione nel trust

Il conferimento di beni e diritti in un trust prevede che l’imposta di donazione proporzionale sia dovuta solamente al sopraggiungere del termine finale dello stesso. Oppure, quando tali beni e diritti entreranno in effetti nella sfera giuridica dei beneficiari. Di fatto, prima di tale momento non può configurarsi un arricchimento di tali beneficiari.

Quindi, la configurazione di un trust non integra un trasferimento di per sé imponibile, bensì rappresenta un atto neutro che non dà luogo a imposizione proporzionale all’imposta di donazione. Quest’ultima verrà applicata solo nel momento dell’effettivo trasferimento finale.

Nel caso di trust già esistenti che, sulla base del precedente orientamento, abbiano già liquidato e versato imposte al momento della costituzione, o del conferimento di beni o diritti, tali versamenti sono considerati a titolo definitivo. Dunque, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario. Ma a condizione che:

  • al termine del trust, beni e diritti assegnati ai beneficiari siano gli stessi trasferiti, all’epoca, dal disponente;
  • alla data di disposizione dei beni in trust, i beneficiari finali coincidano con i beneficiari attuali.

Inoltre, riguardo alla tassazione dei trust, la circolare n. 34/E/2022 riconosce che l’imposta di donazione nei casi di trust di tipo liquidatorio e di garanzia, è applicabile solo se, assolta la loro funzione, comportino l’attribuzione di un patrimonio al soggetto beneficiario.

Infine, le formalità e le volture catastali, con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Invece, lo sono in misura proporzionale le imposte riferite a quelle formalità e volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili, o diritti reali immobiliari, vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione.

Obblighi di monitoraggio fiscale: Antiriciclaggio

La circolare n. 34/E/2022 chiarisce anche gli obblighi di monitoraggio fiscale (mediante la compilazione del quadro RW). Ovvero, i trust residenti in Italia, e non fittiziamente interposti, siano essi opachi o trasparenti, sono soggetti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.

In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi residenti.

Sono soggetti agli obblighi di monitoraggio tutti i beneficiari residenti individuati in un trust estero. Mentre sono esclusi dall’obbligo di monitoraggio fiscale il trustee, il disponente e il guardiano, a condizione che non siano anche beneficiari del trust.

Tassazione trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi

In tema di fiscalità indiretta del trust (Legge Dopo di Noi n. 112/2016) la circolare n. 34/E/2022 precisa che, come previsto dall’art.6, comma 6 della Legge 112/2016, l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, trova applicazione:

  • nel caso di disposizione di beni immobili in trust;
  • nell’ipotesi in cui gli immobili siano acquistati dal trust stesso.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, prevista per queste tipologie particolari di fondi, si debba applicare altresì nel caso in cui i conferimenti dei beni al trust (anche la sola nuda proprietà di immobili) vengano disposti per mezzo di un atto mortis causa.

Infine, nel caso di un trust istituito secondo le condizioni richieste dalla legge n. 112/2016, è possibile applicare l’agevolazione della misura fissa, anche agli atti di acquisto a titolo oneroso posti in essere dal trustee: sia per l’imposta di registro che per le imposte ipotecaria e catastale.

Tassazione trust: è l’istituto giuridico idoneo a soddisfare le tue necessità?

Le novità introdotte dalla circolare n. 34/E/2022, in merito alla tassazione dei trust, sono piuttosto rilevanti, rispetto al precedente orientamento. E non c’è dubbio che si tratti di uno strumento giuridico eccellente per la salvaguardia del proprio patrimonio.

Tuttavia, considerate le diverse applicazioni e le mutevoli condizioni in base ai vari contesti, è fondamentale affidarsi a un consulente finanziario. Solo un esperto di fiducia può consigliarti le soluzioni più adatte a tutelare il patrimonio e il futuro della tua famiglia.

Se vuoi approfondire, contattami senza impegno. Sono a tua disposizione per una consulenza gratuita. Insieme possiamo considerare quali siano gli strumenti e le strategie per gestire il tuo patrimonio con efficacia e raggiungere gli obiettivi finanziari che desideri.